Con l’art. 14 del DLgs. 1/2024 è stato elevato l’importo sino al quale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i contribuenti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai fini:
- della compensazione “orizzontale” nel modello F24 di crediti per imposte dirette, IRAP e IVA;
- dei rimborsi IVA.
Compensazione “orizzontale” dei crediti
Nel dettaglio, il limite entro il quale non è dovuto il visto di conformità sul modello da cui emerge il credito è innalzato:
- da 20.000,00 a 50.000,00 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” di crediti per imposte dirette e IRAP;
- da 50.000,00 a 70.000,00 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” dei crediti IVA.
Rimborsi iva
Viene inoltre elevato da 50.000,00 a 70.000,00 euro il limite entro il quale è possibile l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia patrimoniale (laddove non obbligatoria ex lege) ai fini dei rimborsi IVA.
Operatività dei nuovi limiti
Nonostante il DLgs. 1/2024 sia entrato in vigore il 13.1.2024, l’operatività dei nuovi limiti deve ritenersi subordinata all’emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili.
Allo stato attuale, pertanto, deve ritenersi ancora applicabile quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2023 n. 140005, valido, tra l’altro, per la compensazione “orizzontale” e il rimborso del credito IVA annuale 2023 e dei crediti IVA dei primi tre trimestri 2024. Tale impostazione appare confermata dal fatto che le istruzioni al modello IVA 2024 (relativo all’anno 2023), approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2024 n. 8230, continuano a far riferimento ai precedenti limiti di 50.000,00 euro, richiamando il citato provv. 27.4.2023 n. 140005