Ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 1/2024, a decorrere dal 2024, l’ambito applicativo del modello 730 viene esteso a tutte le persone fisiche senza partita IVA, anche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR).
Disposizioni attuative
Le specifiche tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun periodo d’imposta, possono essere dichiarate con il modello 730 saranno stabilite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che approva il modello stesso.
Estensione della modalità di presentazione “senza sostituto d’imposta”
In materia di modello 730 viene altresì previsto che, a decorrere dal 2024, i contribuenti che presentano tale modello, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono avvalersi della modalità di presentazione “senza sostituto d’imposta”, con la conseguenza che:
- possono chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi;
- devono effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello F24, entro i termini ordinari.